Negli ultimi tempi, la Corte di Cassazione si è pronunciata più volte in tema di Fondo patrimoniale e azione revocatoria, ribaltando un suo precedente orientamento.
L’art. 170 c.c., com’è noto, prevede che i beni del Fondo non siano aggredibili per debiti che “il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”, e, di conseguenza, a contrario, stabilisce anche l’eccezione per cui, i beni del Fondo ed i relativi frutti possono essere oggetto di esecuzione, unicamente per crediti contratti per i bisogni della famiglia.
La nozione di “obbligazione contratta per scopi estranei alla famiglia”, tuttavia, nel corso degli anni passati, è stata apparentemente ristretta da alcune pronunce giurisprudenziali che, di fatto, avevano finito con il pregiudicare la ratio stessa del Fondo patrimoniale, depotenziando le nobili finalità dell’istituto, consistenti nel mettere al riparo dalle incertezze dell’attività d’impresa, un insieme di beni da destinare unicamente all’avvenire della famiglia, e dei figli.
La stessa Corte di Cassazione, comunque, ormai da quasi un paio d’anni, in tema di limiti all’azione revocatoria sui beni ricompresi nel Fondo patrimoniale, ha decisamente cambiato opinione, aderendo ad un orientamento maggiormente rispettoso delle finalità e dei presupposti del Fondo patrimoniale stesso.
Si veda Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Ordinanza 8 Febbraio 2021, n° 2904 :
“Con particolare riferimento ai debiti derivanti dall’attività professionale o d’impresa del coniuge, anche se la circostanza che il debito sia sorto nell’ambito dell’impresa o dell’attività professionale non è di per sè idonea ad escludere in termini assoluti che esso sia stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia (v. Cass., 26/3/2014, n. 15886; Cass., 7/7/2009, n. 15862), risponde invero a nozione di comune esperienza che le obbligazioni assunte nell’esercizio dell’attività d’impresa o professionale abbiano uno scopo normalmente estraneo ai bisogni della famiglia (cfr. Cass., 31/5/2006, n. 12998, ove si è sottolineato come la finalità di sopperire ai bisogni della famiglia non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa).
E’ pertanto necessario l’accertamento da parte del giudice di merito della relazione sussistente tra il fatto generatore del debito e i bisogni della famiglia in senso ampio intesi (v. Cass., 24/2/2015, n. 3738), avuto riguardo alle specifiche circostanze del caso concreto.
Va al riguardo per altro verso sottolineato che il vincolo di inespropriabilità ex art. 170 c.c., deve essere contemperato con l’esigenza di tutela dell’affidamento dei creditori.
Atteso che la prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c., grava su chi
intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo
patrimoniale, ove come nella specie venga proposta opposizione ex art. 615 c.p.c.,
per contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente il debitore opponente
deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente ma anche che il suo debito verso quest’ultimo è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia (cfr. Cass., 29/1/2016, n. 1652; Cass., 19/2/2013, n. 4011; Cass., 5/3/2013, n. 5385; Cass., 7/2/2013, n. 2970; Cass., 15/3/2006, n. 5684).
Poichè il vincolo de quo opera esclusivamente nei confronti dei creditori consapevoli che l’obbligazione è stata contratta non già per far fronte ai bisogni della famiglia ma per altra e diversa finalità alla famiglia estranea, si è sottolineato come tale consapevolezza debba sussistere al momento del perfezionamento dell’atto da cui deriva l’obbligazione.
La prova dell’estraneità e della consapevolezza in argomento può essere peraltro fornita anche per presunzioni semplici (v. Cass., 17/1/2007, n. 966; e, conformemente, Cass., 8/8/2007, n. 17418. Con riferimento alla prova della consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori quale condizione per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria, cfr. Cass., 11/2/2005, n. 2748).
E’ pertanto sufficiente provare che lo scopo dell’obbligazione apparisse al momento della relativa assunzione come estraneo ai bisogni della famiglia”;
e si veda anche Corte di Cassazione, VI civile, ordinanza 4 marzo 2022, n. 7232 :
“ (…) ora, e’ stato chiarito che i debiti assunti nell’esercizio dell’attivita’ d’impresa o a quella professionale non assolvono di norma ai bisogni familiari sottesi al fondo patrimoniale, mentre puo’ essere fornita la prova che siano eccezionalmente destinati a soddisfarli in via diretta ed immediata, avuto riguardo alle specificita’ del caso concreto: v. Cass., 08/02/2021, n. 2904, con cui e’ stata cassata la decisione di appello la quale, in modo sovrapponibile alla fattispecie in questa sede in scrutinio, aveva presunto, in assenza di prova di una diversa fonte di sostentamento della famiglia, che i mezzi per il soddisfacimento dei bisogni di questa derivassero dall’attivita’ d’impresa dell’opponente; da questo punto di vista, e per quanto basta, si puo’ affermare che la Corte di appello e’ incorsa in errore di sussunzione, proprio come dedotto con la prima censura (…)”.
La Corte di Cassazione, pertanto, correggendo il precedente orientamento giurisprudenziale che aveva ampliato in modo eccessivo la nozione di obbligazione contratta nell’interesse della famiglia, ha dettato i seguenti principi di diritto :
- il diritto di credito sulla base del quale si chiede la revocatoria del Fondo patrimoniale, dev’essere un credito contratto per i bisogni della famiglia;
- il Giudice deve accertare che vi sia una relazione di “inerenza diretta” tra l’obbligazione contratta ed i bisogni della famiglia;
- il debito contratto nell’ambito dell’attività d’impresa si presume essere stato assunto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a meno che non sia fornita in giudizio la prova contraria, “avuto riguardo delle specificità del caso concreto”.
Quest’ultima statuizione, in particolare, ha decisamente spostato gli equilibri dell’onere della prova, riportando a carico dei creditori che agiscono per la revocatoria, l’onere di dimostrare che il credito contratto nell’ambito dell’attività d’impresa, sia stato contratto nel diretto interesse della famiglia.
ho firmato una fideiussione bancaria per una apertura di credito di un conto corrente di una società srl la banca in primo grado svincola il fondo sto lottando in appello . ho qualche possibilità
Caro Luigi,
se stai “lottando in appello”, vuol dire che sei già assistito da un Collega, che lo starà facendo con passione, dedizione e sacrificio.
Hai già un Avvocato di fiducia al quale rivolgerti, non cercare le risposte altrove.
Ti auguro una
Buona domenica.
buongiorno
quindi ,se ho capito bene , non sempre è sostenibile per il creditore fare la revocatoria al fondo patrimoniale.
Se ,il bebito è chiaramente fatto per scopi al difuori della famiglia , la revocatoria al fondo se richiesta , può essere ragionevolmente rigettata .
Grazie per un Vs. cenno.
Cordiali saluti.